Sez. 2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006 (Rv. 587121 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) | Spese processuali - Disciplina.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI)
Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)