Sez. 4, Sentenza n. 32924 del 14/05/2004 Ud. (dep. 29/07/2004) Rv. 229107 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN APPELLO | Imputato non appellante - Appello del P.M. - Riproposizione da parte dell'imputato dell'eccezione di incompetenza per territorio - Ammissibilità - Omissione - Conseguenze.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN APPELLO
In tema di incompetenza, l'imputato non appellante per carenza di interesse, essendo stato assolto in primo grado, qualora il pubblico ministero impugni la sentenza assolutoria, può riproporre, a norma dell'art. 24, comma primo, cod. proc. pen., l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente formulata a norma dell'art. 21 dello stesso codice, e, qualora non lo faccia, gli è preclusa la possibilità di ricorrere in cassazione sul punto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)