Sez. 6, Sentenza n. 33435 del 04/05/2006 Ud. (dep. 05/10/2006) Rv. 234348 - 01
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN APPELLO | Questione di competenza territoriale - Valutazione "ex ante" - Sopravvenienze dibattimentali - Valutabilità - Esclusione.
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN APPELLO
Il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, primo comma, cod. proc. pen., e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali, poiché la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)