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Sez. 1, Sentenza n. 1731 del 22/02/1994 (Rv. 485416 - 01)

Contratti in genere - Autonomia contrattuale - In genere | Cosiddetto "leasing" traslativo - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485416-01

Contratti in genere - Autonomia contrattuale - In genere

Ai fini della individuazione del cosiddetto "leasing" traslativo non è sufficiente la modesta entità del prezzo del riscatto - potendo questa sussistere anche nel "leasing" cosiddetto di godimento ed essere solo indice del disinteresse della società di "leasing" per la sorte del bene, una volta realizzato l'interesse finanziario con l'esaurimento del piano di ammortamento del credito - ma è necessaria l'effettiva intenzione delle parti contraenti, che tradotta nell' accordo negoziale, con riguardo al prevedibile e previsto (al momento del contratto) scarto finale tra valore del bene e prezzo di opzione (in virtù della natura del bene e della voluta non coincidenza temporale tra la durata del "leasing" e la sensibilmente superiore durata di consumazione economica del bene), importi al termine del rapporto la necessità del riscatto per l'utilizzatore del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)