Sez. 5 - , Ordinanza n. 26515 del 30/09/2021 (Rv. 662280 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Fattura emessa per un’operazione non effettivamente posta in essere - Diritto alla detrazione dell’IVA addebitata a titolo di rivalsa - Condizioni - Versamento, da parte del cedente dei beni o del prestatore dei servizi, dell’imposta indicata nella fattura in esecuzione di una transazione fiscale - Detraibilità dell’IVA addebitata a titolo di rivalsa - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di detrazione dell'IVA, sussiste il diritto alla detrazione dell'imposta addebitata a titolo di rivalsa, sia pure per un'operazione non effettivamente posta in essere, là dove il cedente dei beni o il prestatore dei servizi abbia provveduto a versare integralmente l'imposta indicata nella relativa fattura in esecuzione di una transazione fiscale conclusa nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, atteso che, in tale modo, risulta definitivamente eliminato il rischio di perdita di gettito fiscale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)