Sez. 4, Sentenza n. 2038 del 27/08/1996 Cc. (dep. 02/09/1996) Rv. 206294 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE | Cognizione - Punti della decisione che hanno formato oggetto di censura - Limite - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE
Il Tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., a differenza di quello del riesame, per il quale si prescinde dal principio di stretta devoluzione, ha cognizione circoscritta ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura, secondo la norma generale di cui all'art. 597, comma primo, cod. proc. pen.. L'appello ex art. 310 cod. proc. pen., infatti, implica il cosiddetto giudicato cautelare, e cioè una situazione immutabile "rebus sic stantibus", sicché le parti hanno un onere di doglianza specifica cui fa riscontro un obbligo specifico di decisione, con conseguente impossibilità di andare "ultra petita", al di fuori dell'ambito devoluto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)