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Sez. 5, Sentenza n. 3277 del 27/06/1997 Cc. (dep. 29/08/1997) Rv. 208324 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - RICHIESTE | Obbligo di specificità - Riguarda anche gli elementi che sostengono le singole censure - Interpretazione da parte del giudice dell'atto di impugnazione - Limiti.
Stato
decisa il 1997-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208324-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - RICHIESTE

In forza degli artt. 581 e 591 cod. proc.pen - applicabili anche nei procedimenti incidentali relativi ad ordinanze aventi ad oggetto misure cautelari personali - i motivi di impugnazione debbono essere enunciati con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. L'obbligo di specificità investe non solo le singole censure ma anche gli elementi che le sostengono, onde rendere possibile il sindacato del giudice "ad quem" attraverso l'individuazione dei capi e punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte. Il giudice sovraordinato può certamente interpretare l'atto, integrandolo nelle parti carenti, attraverso la valutazione degli elementi riportati nel complessivo contesto espositivo, ma non può mai estendere la sua cognizione al di là del "devolutum", qualora le richieste abbiano un contenuto così ermetico da rendere impossibile l'individuazione delle concrete questioni dedotte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)