Sez. 5 - , Ordinanza n. 14211 del 24/05/2019 (Rv. 654009 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Processo tributario - Impugnazione dei ruoli emessi dai centri-servizi - Termine di costituzione in giudizio - Determinazione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE
Nel processo tributario, nell'ipotesi di ricorso contro la cartella di pagamento formata dal Centro di servizio, il termine per la costituzione del rapporto processuale dinanzi alla commissione tributaria provinciale รจ quello indicato dall'art. 10 del d.P.R. n. 787 del 1980, che ha una funzione dilatorio - deflattiva, in quanto volto a consentire all'amministrazione finanziaria di valutare la posizione del contribuente impugnante e, se del caso, di prevenire l'instaurazione della lite, mediante accoglimento totale e parziale delle sue argomentazioni.
Riferimenti normativi: DPR 28/11/1980 num. 787 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)