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Sez. 5, Sentenza n. 4625 del 27/03/2003 (Rv. 561524 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado - Esame in appello - Condizioni - Specifica riproposizione - Necessità.
Stato
decisa il 2003-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561524-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, lo scrutinio in appello delle eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado postula, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, una "specifica" riproposizione di esse, vale a dire un'espressa riformulazione, sia pure "per relationem", che non è ravvisabile nel generico richiamo del complessivo contenuto di atti della precedente fase processuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)