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Sez. 3, Sentenza n. 29651 del 14/06/2002 Ud. (dep. 09/08/2002) Rv. 222114 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarico di acque reflue industriali - Occasionale - Con superamento dei limiti tabellari - Reato di cui all'art. 59 del D.L.G. n. 152 del 1999 - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222114-01

ACQUE

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento l'immissione occasionale di acque reflue industriali, pure se abbia determinato il superamento dei valori limite fissati nelle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 5, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dello stesso allegato, non è più prevista dalla legge come reato a seguito della modifica operata dall'art. 23, comma 1 lett. e) del D.L.G. 18 agosto 2000 n. 258 all'art. 59 del D.L.G. 29 ottobre 1999 n. 490.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 258 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)