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Sez. U, Sentenza n. 3798 del 19/12/2001 Cc. (dep. 31/01/2002) Rv. 220556 - 01

ACQUE | Tutela delle acque dall'inquinamento - Successione di leggi - Scarico di acque reflue industriali superiore ai limiti di legge relativo a sostanze non figuranti nella tab. 5 dell'all. 5 al d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152 - Depenalizzazione - Sussistenza - Condanna definitiva per il reato di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319 - Revoca - Necessità.
Stato
decisa il 2001-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220556-01

ACQUE

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico di acque reflue industriali superiore ai limiti di legge, qualora riguardi sostanze inquinanti non comprese nella tabella 5 dell'allegato 5, cui fa rinvio l'art. 59, comma 5, d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152, non integra più la condotta, penalmente illecita, prevista dalla disposizione dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319, con la quale la più recente disciplina non ha rapporto di continuità normativa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disposto la revoca della sentenza di condanna, previo annullamento del provvedimento del giudice dell'esecuzione reiettivo della relativa istanza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 54, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 62, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 63 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 258 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)