Sez. F, Sentenza n. 46817 del 13/08/2014 Ud. (dep. 12/11/2014) Rv. 260550 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione del corso della prescrizione per sospensione del procedimento - Limiti di durata - Rinvio dell'udienza ottenuto dal difensore per contemporaneo impegno professionale - Applicazione - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
L'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva quando circostanze specificamente accertate dal giudice dimostrino l'indefettibilità della sua partecipazione al diverso procedimento, con la conseguenza che, in tal caso, l'udienza non può essere rinviata oltre il sessantesimo giorno e la sospensione della prescrizione non può comunque avere durata maggiore, dovendosi applicare la disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che rinvii disposti in accoglimento di istanze prive dell'indicazione delle condizioni necessarie per ritenere il concomitante impegno professionale come impedimento assoluto, e senza alcun esplicito vaglio relativo a tali profili, potessero essere riconducibili ad un ipotesi di impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)