Sez. U, Sentenza n. 43428 del 30/09/2010 Ud. (dep. 07/12/2010) Rv. 248383 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Termini - Sospensione - Differimento dell'udienza per legittimo impedimento delle parti o dei difensori - Disciplina introdotta dalla legge n. 251 del 2005 - Applicazione ai rinvii disposti prima dell'entrata in vigore della legge - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, deve tenersi conto della disposizione per cui, in caso di sospensione del processo per impedimento dell'imputato o del suo difensore, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, soltanto con riguardo ai rinvii disposti dopo la sua introduzione, avvenuta con la l. 5 dicembre 2005, n. 251.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)