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Sez. L, Sentenza n. 2202 del 28/03/1985 (Rv. 440081 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - ENPALS - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - APPLICABILITÀ DELLE NORME SULL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - DIVIETO DI CUMULO FRA PENSIONE E RETRIBUZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440081-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - ENPALS - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - APPLICABILITÀ DELLE NORME SULL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - DIVIETO DI CUMULO FRA PENSIONE E RETRIBUZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

In tema di trattamento pensionistico a carico dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, l'art. 1 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420, il quale, nel rispetto dei limiti della funzione legislativa delegata al governo, prevede l'applicabilità, in difetto di diversa specifica disciplina, delle norme dell'Assicurazione generale obbligatoria, comporta che il divieto di cumulo fra pensione e retribuzione, di cui all'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153, è operante nei confronti di tutti i predetti lavoratori dello spettacolo, e non, pertanto, nei soli riguardi dei "tersicorei" e dei "Ballerini" come espressamente contemplato dall'art. 6 del citato decreto (con disposizione di natura confermativa dell'indicata norma generale della legge n. 153 del 1969).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1420 art. 1, DPR 31/12/1971 num. 1420 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)