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Sez. L, Sentenza n. 999 del 19/02/1986 (Rv. 444519 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - PENSIONI DI VECCHIAIA E DI INVALIDITÀ LIQUIDATE DALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - CUMULO CON LE RETRIBUZIONI - DIVIETO - PENSIONI PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - ESTINZIONE - PENSIONE ANTICIPATA DEI BALLERINI E TERSICOREI - INCLUSIONE ESPRESSA - PRESUPPOSTO - NORMALE OPERATIVITÀ DEL DIVIETO PER GLI ALTRI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO.*
Stato
decisa il 1986-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444519-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - PENSIONI DI VECCHIAIA E DI INVALIDITÀ LIQUIDATE DALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - CUMULO CON LE RETRIBUZIONI - DIVIETO - PENSIONI PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - ESTINZIONE - PENSIONE ANTICIPATA DEI BALLERINI E TERSICOREI - INCLUSIONE ESPRESSA - PRESUPPOSTO - NORMALE OPERATIVITÀ DEL DIVIETO PER GLI ALTRI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO.*

La generalità dell'Obbligo dell'Assicurazione per Invalidità, vecchiaia e superstiti (salve le eccezioni contemplate dagli artt. 38 e 39 RDL 4 ottobre 1935 n. 1827) fa sì che i regimi sostitutivi, giustificati dalla specialità del rapporto (quale quello dei lavoratori dello spettacolo), non si pongono in contraddizione, ma in alternativa al regime generale e quindi la disciplina dettata per quest'ultimo soccorre a colmare le lacune di quella prevista per il primo. Consegue che il divieto di cumulare le retribuzioni con le pensioni di vecchiaia ed Invalidità, liquidate dall'Assicurazione generale obbligatoria i.V.S., stabilito dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153, riguarda anche le pensioni erogate nell'ambito dell'Assicurazione obbligatoria per i lavoratori dello spettacolo gestita dall'ENPALS, giacché tale Forma previdenziale, in virtù del DPR 31 dicembre 1971 n. 1420 (emanato sulla base e nei limiti della delega di cui all'art. 35 lett. E) della citata legge n. 153) è disciplinata - oltre che dal DLCPS 16 luglio 1947 n. 708 (istitutivo dell'ENPALS), relativo quasi esclusivamente alle modalità di contribuzione - dalle norme sull'Assicurazione generale obbligatoria i.V.S. di cui al R.d. n. 1827 cit. E successive modificazioni ed integrazioni, compreso quindi l'art. 20 cit., la cui applicazione in concreto fatta con l'art. 6 del DPR n. 1420 per la pensione anticipata dei Ballerini e tersicorei nel periodo anteriore alla maturazione dell'età pensionabile (prevista per gli altri lavoratori dello spettacolo) poggia sul presupposto della normale operatività per questi ultimi del divieto del cumulo suindicato. (Conf 2202/85, mass n 440081; (Conf 6366/84, mass n 437956; (Conf 4158/83, mass n 429112; (Conf 1619/82, mass n 419448).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 39, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1420 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)