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Sez. 4, Sentenza n. 839 del 25/03/1969 Ud. (dep. 30/08/1969) Rv. 112740 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO -DESTINATARI DELLE NORME - DELEGA A COLLABORATORI DEL DATORE DI LAVORO -ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112740-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO -DESTINATARI DELLE NORME - DELEGA A COLLABORATORI DEL DATORE DI LAVORO -ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI.*

Le norme del d P R 27 aprile 1955, n 547, e quelle del d P R 7 gennaio 1956, n 164, pur impegnando, quali destinatari, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, non vietano che il datore di lavoro possa trasferire ai suoi collaboratori, ai quali abbia affidato la direzione dei lavori, l'adempimento dell'Obbligo di attuare le misure di prevenzione antinfortunistica, subentrando in tal caso alla responsabilita penale del datore di lavoro, per incidenti cagionato dalla omessa attuazione di dette misure, quella del dirigente o del preposto. Peraltro, perche il datore di lavoro sia esente da responsabilita, occorre che la direzione dei lavori, col connesso Obbligo dell'osservanza delle norme di prevenzione antinfortunistica, sia stata conferita, con i piu ampi poteri organizzativi, a persona qualificata e tecnicamente idonea e che il datore di lavoro si sia astenuto da qualsiasi personale ingerenza tecnica. (V 111151, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1956 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)