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Sez. 4, Sentenza n. 1524 del 01/12/1980 Ud. (dep. 26/02/1981) Rv. 147774 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLA NORMA - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147774-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLA NORMA - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - FATTISPECIE.*

Risponde a titolo di colpa dell'infortunio cagionato ai suoi dipendenti il datore di lavoro che, constatata l'impossibilita tecnica di installare delle cinture di sicurezza per l'effettuazione di opere di restauro da compiersi all'interno di edifici, non abbia predisposto altri adeguati sistemi per garantirne la sicurezza e non abbia impedito che i lavoratori operassero fino a quando la loro sicurezza non fosse stata comunque garantita. (fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui il datore di lavoro tendeva a dimostrare la responsabilita del soggetto da lui preposto a sorvegliare i lavori. La Corte suprema ha escluso ogni responsabilita di quest'ultimo, essendosi accertato in punto di fatto che le misure antinfortunistiche erano del tutto carenti ab origine e nessuna disposizione diretta in qualche modo ad attenuare la gravita del rischio era stata impartita dall'imputato). (sulla responsabilita del datore di lavoro per comportamento contrario alla disciplina in esame: V mass n 112740 anno 1969; mass n 115356 anno 1970; mass n 134272 anno 1976; mass n 143601 anno 1979).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 17, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)