Sez. 2, Sentenza n. 1405 del 21/03/1989 (Rv. 462236 - 01)
PROFESSIONISTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - TITOLARITÀ DEL RAPPORTO DI PRESTAZIONE DI OPERA - SINGOLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI.*
PROFESSIONISTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - TITOLARITÀ DEL RAPPORTO DI PRESTAZIONE DI OPERA - SINGOLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI.*
I professionisti possono legittimamente associarsi per dividere le spese del proprio studio e gestire congiuntamente i proventi della propria attività. Ciò non vale a trasferire all'associazione professionale la titolarità del rapporto di prestazione d'opera e non produce, quindi, la perdita della legittimazione attiva dei singoli professionisti nei confronti del cliente. (Conf 2555/87, mass n 451706).*
Riferimenti normativi: Legge 23/11/1939 num. 1815 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)