Sez. 1, Sentenza n. 31212 del 22/04/2009 Ud. (dep. 29/07/2009) Rv. 244291 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Reati - Inosservanza dell'autorizzazione a recarsi fuori del Comune di soggiorno coatto - Elemento soggettivo - Dolo generico - Sufficienza - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Ad integrare il delitto di cui all'art. 7-ter L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza delle prescrizioni fissate per il viaggio, da adempiere come tassativamente imposte e specificate per effetto della condizione di sorvegliato speciale, e la determinata, cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto configurabile il reato nella condotta del sottoposto alla misura di prevenzione che, autorizzato a trasferirsi quotidianamente dal luogo di soggiorno obbligato in altro Comune per svolgervi attività lavorativa, aveva modificato l'itinerario, in concomitanza con lo spostamento della sede lavorativa disposto dal datore di lavoro, dandone tempestiva comunicazione all'A.G., ma senza attendere il nuovo provvedimento di autorizzazione).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)