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Sez. 1, Sentenza n. 21284 del 19/07/2016 Ud. (dep. 04/05/2017) Rv. 270262 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Reati - Inosservanza dell'obbligo di soggiorno - Elemento soggettivo - Dolo generico - Sufficienza.
Stato
decisa il 2016-07-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270262-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 120, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)