Sez. 1, Sentenza n. 21284 del 19/07/2016 Ud. (dep. 04/05/2017) Rv. 270262 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Reati - Inosservanza dell'obbligo di soggiorno - Elemento soggettivo - Dolo generico - Sufficienza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 120, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)