Sez. L, Sentenza n. 21833 del 12/10/2006 (Rv. 592215 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Mancata impugnazione entro il termine di decadenza stabilito - Effetti - Inapplicabilità dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 - Esperibilità dell'ordinaria azione risarcitoria da fatto illecito - Presupposti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
La mancata impugnazione del licenziamento nel termine fissato non comporta la liceità del recesso del datore di lavoro, bensì preclude al lavoratore soltanto la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Ne consegue che, nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, qualora si sia verificata la decadenza dall'impugnazione, il lavoratore è legittimato ad esperire l'ordinaria azione risarcitoria in base ai principi generali che la disciplinano, sempre che ne ricorrano - e siano dal lavoratore allegati - i relativi presupposti. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso proposto e confermando l'impugnata sentenza che aveva escluso, una volta intervenuta la decadenza del lavoratore dall'impugnativa del licenziamento, la possibilità per lo stesso di ottenere la reintegrazione ed il risarcimento del danno correlabili all'art. 18 della legge n. 300 del 1970).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)