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Sez. L, Sentenza n. 5545 del 09/03/2007 (Rv. 595345 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso e tutela risarcitoria di diritto comune - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595345-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA

La decadenza dall' impugnativa del licenziamento, individuale o collettivo, preclude l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso e la tutela risarcitoria di diritto comune, venendo a mancare il necessario presupposto, sia sul piano contrattuale, in quanto l' inadempimento del datore di lavoro consista nel recesso illegittimo in base alla disciplina speciale, sia sul piano extracontrattuale, ove il comportamento illecito consista proprio, e soltanto, nell'illegittimità del recesso. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione della corte territoriale che, in forza del pregresso indirizzo giurisprudenziale di legittimità, aveva ritenuto esperibile l'azione risarcitoria in base ai principi generali, ritenendo preclusa soltanto la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, ha ritenuto il dispositivo di rigetto conforme al principio di cui in massima sul presupposto che la domanda della lavoratrice si fondasse soltanto sulla dedotta, e non più conoscibile, illegittimità del licenziamento, basata sull'asserita incapacità naturale)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)