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Sez. 2, Sentenza n. 106 del 11/01/1967 (Rv. 325787 - 01)

DIRITTI REALI - USUFRUTTO - IN GENERE - USUFRUTTUARIO - LEGITTIMAZIONE A TUTTE LE AZIONI POSSESSORIE E PETITORIE A DIFESA DEL SUO DIRITTO - ATTI LESIVI DELL'USUFRUTTO E DELLA PROPRIETA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL NUOVO PROPRIETARIO SOLO NELLE LITI IN TEMA DI SERVITU ATTIVE E PASSIVE.*
Stato
decisa il 1967-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325787-01

DIRITTI REALI - USUFRUTTO - IN GENERE - USUFRUTTUARIO - LEGITTIMAZIONE A TUTTE LE AZIONI POSSESSORIE E PETITORIE A DIFESA DEL SUO DIRITTO - ATTI LESIVI DELL'USUFRUTTO E DELLA PROPRIETA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL NUOVO PROPRIETARIO SOLO NELLE LITI IN TEMA DI SERVITU ATTIVE E PASSIVE.*

Deve riconoscersi all'usufruttuario il potere di agire giudizialmente contro coloro che effettuano ingerenze sulla cosa oggetto dell'usufrutto e, quindi, la legittimazione ad agire non solo nella vindicatio usufructus, ma in tutte le azioni, possessorie e petitorie, dirette a conservare il possesso nella sua sfera originaria e a recuperarlo, se perduto in tutto o in parte, e, comunque, dirette a difendere e a realizzare l'uso e il godimento della cosa. Relativamente alle ingerenze di terzi che ledono le ragioni sia dell'usufruttuario sia nel nudo proprietario, il primo, se, da un lato, e tenuto a farne denuncia al secondo, dall'altro, e legittimato ad agire da solo per la tutela del suo diritto, ma soltanto in nome proprio e non anche nell'interesse del nudo proprietario. La necessita del litisconsorzio tra usufruttuario e nudo proprietario e prevista, peraltro, riguardo alle liti in materia di servitu attive e passive promosse dall'usufruttuario, al fine di evitare la formazione di giudicati aventi efficacia solo temporanea.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 981, Cod. Civ. art. 982, Cod. Civ. art. 1079, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)