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Sez. U, Sentenza n. 12261 del 16/11/1992 (Rv. 479547 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Ricorrenza di un rapporto di pubblico impiego - Configurabilità - Condizioni - Carattere di provvisorietà ed a tempo determinato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479547-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici

La ricorrenza di un rapporto di pubblico impiego, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, va affermata nel caso di prestazioni lavorative subordinate, in favore di un ente pubblico non economico, che vengano svolte dietro retribuzione predeterminata ed in via continuativa, cioè non saltuaria od occasionale, nonché, pur in mancanza di un formale atto di nomina, in base ad un effettivo inserimento del dipendente nell'ambito della struttura organizzativa pubblicistica del suddetto ente per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, mentre resta irrilevante, al fine indicato, la circostanza che il rapporto stesso. (nella specie, instaurato, fra medico ed ente ospedaliero, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130) sia sorto con carattere di provvisorietà ed a tempo determinato, e sia o no proseguito dopo il termine.

Riferimenti normativi: DPR 27/03/1969 num. 130 art. 3, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)