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Sez. U, Sentenza n. 26 del 21/02/2000 (Rv. 534169 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Inserimento dell'attività lavorativa nell'organizzazione pubblica - Qualificabilità del rapporto come subordinato e di pubblico impiego - Sussistenza - Conseguenze - Giurisdizione esclusiva amministrativa - Svolgimento di attività didattica e di partecipazione agli esami in università degli studi - Rilevanza a tali fini - Nullità dell'atto costitutivo del rapporto - Efficacia ostativa ai fini della giurisdizione - Esclusione - Fattispecie relativa a rapporto antecedente al 30 giugno 1998.
Stato
decisa il 2000-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534169-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Poiché, ai fini del riparto delle giurisdizioni, è ravvisabile un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione quando la prestazione di lavoro sia inserita nell'organizzazione pubblica, seppure difetti o sia invalido l'atto costitutivo del rapporto, deve considerarsi come rapporto di pubblico impiego, devoluto alla giurisdizione amministrativa esclusiva, quello con un'università, se la prestazione lavorativa dedotta in causa è diretta al conseguimento dei suoi fini istituzionali, come non può dubitarsi nel caso in cui l'interessato sostenga di avere svolto attività didattica e di avere partecipato ad esami di profitto e laurea, né a tale conclusione osta l'eventuale nullità degli atti costitutivi del rapporto a norma dell'articolo unico, decimo comma, del D.L. n. 817 del 1978, convertito in legge n. 54 del 1979, e dell'art. 123, secondo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980. (Fattispecie relativa a richiesta di compenso per attività svolta in un periodo anteriore al 30 giugno 1998).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1978 num. 817 art. 1 CORTE COST., Legge 19/02/1979 num. 54 CORTE COST., DPR 11/07/1980 num. 382 art. 123 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)