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Sez. 2, Sentenza n. 3623 del 17/04/1996 (Rv. 497092 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Accordo contrattuale - Accertamento - Indagine di fatto riservata al giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497092-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

In tema di interpretazione del contratto, l'accertamento dell'accordo delle parti si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero solo per il caso di violazione delle norme ermeneutiche, che però deve essere dedotta precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice di merito abbia deviato da esse, perché, in caso diverso, le critiche della ricostruzione dell'accordo contrattuale operato dal suddetto giudice e la prospettazione di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in cassazione.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)