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Sez. L, Sentenza n. 1746 del 19/02/1988 (Rv. 457736 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - PRESUPPOSTI - RICHIAMO GENERICO AGLI ARTT. 1362 E SEGG. COD. CIV. - INSUFFICIENZA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEL CCNL 8 NOVEMBRE 1972 PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA IN TEMA DI RIVALUTAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DI QUIESCENZA.*
Stato
decisa il 1988-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457736-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - PRESUPPOSTI - RICHIAMO GENERICO AGLI ARTT. 1362 E SEGG. COD. CIV. - INSUFFICIENZA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEL CCNL 8 NOVEMBRE 1972 PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA IN TEMA DI RIVALUTAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DI QUIESCENZA.*

In tema di interpretazione del contratto o di una singola clausola contrattuale, il Sindacato di legittimità non può essere condotto sulla ricostruzione della volontà dei contraenti, ma soltanto sulla individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico dei quali il giudice del merito si sia avvalso per assolvere al compito a lui riservato, al fine di riscontrare l'esistenza o meno denunziato errori di diritto o vizi di ragionamento. A tal fine non è sufficiente che il ricorrente faccia astratto richiamo alla regola di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., occorrendo invece che specifichi i canoni in concreto inosservati ed il punto e il modo con cui il giudice del merito si sia da essi discostato, restando inidonea una critica del risultato raggiunto dallo stesso giudice, mediante la contrapposizione di una diversa interpretazione. (nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha disatteso la censura del ricorrente avverso l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto, in particolare, che il C.C.n.L. 8 novembre 1972 per i dipendenti dei consorzi di bonifica non attribuisse al dipendente cessato dal servizio il diritto alla futura rivalutazione all'assegno integrativo di quiescenza in correlazione ai miglioramenti retributivi eventualmente concessi ai dipendenti in servizio con i successivi contratti e che pertanto, in ordine a tale rivalutazione, egli avesse una semplice aspettativa, legata alle previsioni dei successivi contratti collettivi, ai quali poteva, di volta in volta, prestare adesione). (Conf 5606/86, mass n 448096).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 08/11/1972

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)