Sez. U, Sentenza n. 12752 del 11/11/1994 Ud. (dep. 23/12/1994) Rv. 199397 - 01
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere | Trasformabilità in patteggiamento - Esclusione - Ragioni.
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere
Vi è incompatibilità tra il giudizio abbreviato ed il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti: la differenza di struttura dei due riti, i diversi effetti delle sentenze emesse al loro esito ed il differente regime di impugnazione cui queste sono sottoposte, escludono infatti che possa configurarsi la convertibilità dell'uno nell'altro; nessuna disposizione, del resto, disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternatività, viceversa, è evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta fra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 446 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)