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Sez. 2, Sentenza n. 4014 del 11/06/1983 (Rv. 428957 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE - OFFERTA DI PAGARE QUANTO DOVUTO, COMPIUTA DAL DEBITORE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1983-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428957-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE - OFFERTA DI PAGARE QUANTO DOVUTO, COMPIUTA DAL DEBITORE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - REQUISITI.*

Ai fini dell'esclusione della gravità dell'inadempimento, l'offerta di pagare quanto dovuto, compiuta dal debitore nel corso del giudizio, se non deve necessariamente assumere il carattere della realità, deve essere seria, cioè accompagnata da manifestazioni concrete ed inequivocabili dell'effettivo e reale intendimento del debitore di adempiere l'obbligazione e, soprattutto, completa, e, quindi, comprensiva anche degli interessi maturati fino al momento dell'offerta stessa. (V 5736/82, mass n 423467).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)