Sez. 3, Sentenza n. 4841 del 01/10/1984 (Rv. 436766 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - EFFICACIA LIBERATORIA - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - EFFICACIA LIBERATORIA - CONDIZIONI.*
L'offerta non formale, di cui all'art. 1220 cod. civ., libera il debitore solo quando si traduca in un comportamento idoneo a dimostrare univocamente che il creditore è stato messo in grado di disporre in modo tempestivo e completo dell'oggetto della prestazione, senza che a tal fine sia sufficiente una semplice promessa verbale o scritta di adempiere. (V 1699/84, mass n 433776; (V 4014/83, mass n 428957; (V 2987/83, mass n 427898).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)