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Sez. U, Sentenza n. 4426 del 05/10/1978 (Rv. 394088 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RILEVANZA E FONDATEZZA - VALUTAZIONE NEGATIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - MOTIVO DEL RICORSO - ESCLUSIONE - DIRETTA RIPROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - FACOLTA DELLA PARTE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394088-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RILEVANZA E FONDATEZZA - VALUTAZIONE NEGATIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - MOTIVO DEL RICORSO - ESCLUSIONE - DIRETTA RIPROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - FACOLTA DELLA PARTE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*

Non puo costituire motivo di ricorso per Cassazione la valutazione negativa, anche implicita, che il giudice di merito faccia circa la Rilevanza e fondatezza di una questione di illegittimita costituzionale sollevata da una delle parti: questa, tuttavia, ha piena facolta di riproporre la questione direttamente alla Corte di Cassazione, la quale, se la ritenga non manifestamente infondata, puo rimettere gli Atti alla Corte costituzionale. (Conf 1635/75, mass n 375238).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)