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Sez. 1, Sentenza n. 677 del 29/01/1980 (Rv. 404093 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RILEVANZA E FONDATEZZA - VALUTAZIONE NEGATIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - MOTIVO DEL RICORSO - ESCLUSIONE - DIRETTA RIPROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - FACOLTA DELLA PARTE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404093-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RILEVANZA E FONDATEZZA - VALUTAZIONE NEGATIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - MOTIVO DEL RICORSO - ESCLUSIONE - DIRETTA RIPROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - FACOLTA DELLA PARTE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*

Non puo costituire motivo di ricorso per Cassazione la valutazione negativa che il giudice del merito abbia fatto circa la Rilevanza e la fondatezza di una questione di illegittimita costituzionale, poiche la questione puo essere sempre riproposta dalla parte in ogni grado del giudizio; pertanto il giudice di legittimita puo riesaminare la questione secondo i consueti schemi della Rilevanza e della non manifesta infondatezza. (Conf 4426/78, mass n 394088).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)