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Sez. L, Sentenza n. 7890 del 06/08/1990 (Rv. 468590 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI - RAPPORTO CON LE U.S.L. - NATURA AUTONOMA - CONTRIBUTO SANITARIO DOVUTO DAI LIBERI PROFESSIONISTI - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468590-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI - RAPPORTO CON LE U.S.L. - NATURA AUTONOMA - CONTRIBUTO SANITARIO DOVUTO DAI LIBERI PROFESSIONISTI - APPLICABILITÀ.*

La disciplina della legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, mantiene distinto il rapporto dei medici dipendenti delle unità sanitarie locali (art. 47), da quello dei medici convenzionati (art. 48), il quale ultimo esula dal pubblico impiego a carattere subordinato e resta riconducibile nell'ambito della prestazione d'opera professionale a carattere parasubordinato; pertanto il rapporto di impiego dei medici convenzionati esterni con le unità sanitarie locali (in forza dell'accordo reso esecutivo con d.P.R. 16 ottobre 1984) non può qualificarsi subordinato, bensì autonomo, al fine dell'assoggettamento al pagamento del contributo sanitario, posto a carico dei liberi professionisti dall'art. 31 della legge 29 febbraio 1986 n. 41. (V 5470/88, mass n 460080; (V 1856/86, mass n 445157).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 47 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 16/10/1984 num. 882 CORTE COST., Legge 28/02/1986 num. 41 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)