Sez. U, Sentenza n. 5470 del 11/10/1988 (Rv. 460080 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI CON I SOPPRESSI ENTI MUTUALISTICI O CON LE UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONTROVERSIE RELATIVE - COGNIZIONE DEL PRETORE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI CON I SOPPRESSI ENTI MUTUALISTICI O CON LE UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONTROVERSIE RELATIVE - COGNIZIONE DEL PRETORE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.*
Il rapporto dei medici "convenzionati esterni" con i soppressi enti mutualistici (ed ora con le unità sanitarie locali) esula dall'ambito del pubblico impiego, difettando il requisito della subordinazione, ed integra un rapporto di prestazione d'opera professionale. Ne consegue che le controversie inerenti ai suddetti rapporti spettano alla cognizione del giudice ordinario, e sono inoltre devolute alla Competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, ove sussistano, ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., i connotati della collaborazione continuativa e coordinata ed il carattere prevalentemente personale delle prestazioni (prevalenza da presumersi, fino a prova contraria, quando si verta in tema d'attività professionale). (Conf 5517/87, mass n 454043; (Conf 1856/86, mass n 445157; (Conf 1798/86, mass n 445116).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)