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Sez. L - , Ordinanza n. 5837 del 22/02/2022 (Rv. 664008 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Provvedimento di espulsione - Irreperibilità di un traduttore della lingua dello straniero - Traduzione in una delle lingue veicolari - Validità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664008-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare, per l'affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato nullo il provvedimento di espulsione redatto in lingua inglese, non tradotto in lingua bengali, in assenza di valutazioni in merito all'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dal destinatario dell'atto).

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)