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Sez. 3 - , Ordinanza n. 24015 del 30/10/2020 (Rv. 659526 - 02)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa dello straniero - Decreto - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione ex art. 13, comma 7, T.U. imm. – Conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari – Onere della prova – Compiti del giudice di merito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659526-02

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sulla P.A. l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue. L'accertamento in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato nel cd. foglio-notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza del giudice di pace, che aveva rigettato l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione, ritenendo irrilevante la sua mancata traduzione nella lingua del ricorrente sulla base di una presunzione di conoscenza della lingua italiana, desunta dalla mera circostanza della permanenza triennale di quest'ultimo sul territorio dello Stato italiano).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)