Sez. U, Sentenza n. 1115 del 01/03/1989 (Rv. 462046 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PREVIDENZIALI - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO PER RITARDATO ADEMPIMENTO - PRESUPPOSTI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PREVIDENZIALI - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO PER RITARDATO ADEMPIMENTO - PRESUPPOSTI.*
Al fine del riconoscimento, con riguardo a prestazione previdenziale, del maggior danno per il ritardato adempimento del debitore ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., alla stregua degli elementi presuntivi offerti dalle qualità e condizioni della categoria di appartenenza del creditore, occorre tenere presente l'entità della prestazione stessa, considerando che se essa è di non notevole importo, il beneficiario può essere incluso fra i "piccoli consumatori", spendenti cioè il denaro per esigenze di vita individuale e familiare, e, quindi, il suddetto pregiudizio è determinabile in base al sopravvenuto aumento dei prezzi dei beni di consumo, secondo gli indici ufficiali compilati in proposito, mentre, nel caso di rilevante ammontare, il destinatario può essere qualificato come "creditore occasionale", sicché il pregiudizio medesimo è presuntivamente quantificabile con riferimento alla remuneratività della più comune Forma di risparmio, quella del deposito bancario (ove non vengano allegati e provati impieghi con produttività superiore). (V 3004/86, mass n 446011).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)