Sez. L, Sentenza n. 3332 del 14/07/1989 (Rv. 463387 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. PER IL RITARDATO PAGAMENTO DI PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - DETERMINAZIONE - - CRITERI - INCLUSIONE DEL BENEFICIARIO TRA I "PICCOLI CONSUMATORI" OVVERO TRA I "CREDITORI OCCASIONALI" - RILEVANZA - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. PER IL RITARDATO PAGAMENTO DI PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - DETERMINAZIONE - - CRITERI - INCLUSIONE DEL BENEFICIARIO TRA I "PICCOLI CONSUMATORI" OVVERO TRA I "CREDITORI OCCASIONALI" - RILEVANZA - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
Al fine del riconoscimento, con riguardo a prestazione previdenziale, del maggior danno per il ritardato adempimento del debitore ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., alla stregua degli elementi presuntivi offerti dalle qualità e condizioni della categoria di appartenenza del creditore, occorre tenere presente l'entità della prestazione stessa, considerando che, se essa è di non notevole importo, il beneficiario può essere incluso fra i "piccoli consumatori", spendenti cioè il denaro per esigenze di vita individuale e familiare, e, quindi, il suddetto pregiudizio è determinabile in base al sopravvenuto aumento dei prezzi dei beni di consumo, secondo gli indici ufficiali compilati in proposito, mentre, nel caso di rilevante ammontare, il destinatario può essere qualificato come "creditore occasionale", sicché il pregiudizio medesimo è presuntivamente quantificabile con riferimento alla remuneratività della più comune Forma di risparmio, quella del deposito bancario (ove non vengano allegati e provati impieghi con produttività superiore). (V 3004/86, mass n 446011; (Conf 1115/89, mass n 462046; (Conf 42/89, mass n 461282).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)