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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2697 del 10/02/2016 (Rv. 638923 - 01)

INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA) | Affidamento a terzi, da parte del concessionario, della gestione di un impianto di distribuzione - Collegamento negoziale tra contratto di comodato e contratto di somministrazione - Prevalenza del primo sul secondo - Scadenza del contratto di comodato - Continuazione della fornitura di carburante da parte del concessionario - Tacita rinnovazione - Esclusione - Ultrattività della efficacia del contratto - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638923-01

INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA)

Qualora, nell'interpretazione del contratto di fornitura di carburante, caratterizzato dal collegamento negoziale tra un contratto di comodato dell'impianto di distribuzione e un contratto di somministrazione, emerga la prevalenza del primo rapporto sul secondo, la circostanza che il concessionario, dopo che il gestore si sia rifiutato di riconsegnare l'impianto alla scadenza del contratto di comodato, continui a fornire il carburante necessario per proseguire nell'attività, non attesta l'intento di dare origine di un nuovo rapporto contrattuale, ma determina solo l'ultrattività in via di mero fatto dell'efficacia di quello originario fino al rilascio dell'impianto, e risponde all'interesse del concessionario, non incompatibile con la volontà di far cessare comunque il rapporto, di evitare la chiusura dell'impianto con conseguente perdita di clientela e dell'avviamento commerciale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1326, Legge 11/02/1998 num. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)