Sez. 3, Sentenza n. 11059 del 26/07/2002 (Rv. 556280 - 01)
INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA) | Affidamento a terzi, da parte del concessionario, della gestione di un impianto di distribuzione - Scadenza del contratto - Continuazione della fornitura di carburante da parte del concessionario - Tacita rinnovazione del contratto - Configurabilità - Esclusione - Ultrattività in via di mero fatto della efficacia del contratto - Configurabilità - Fondamento - Prestazione di fatto quale fonte di diritti - Riferibilità limitata alle prestazioni di lavoro subordinato in assenza di valido contratto - Esclusione - Applicabilità ad ogni altro rapporto di durata protraentesi dopo la scadenza del contratto per effetto della esecuzione spontanea delle parti.
INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA)
La mera prestazione di fatto quale fonte di diritti non riguarda soltanto la prestazione di lavoro subordinato in assenza di un valido contratto, ma costituisce la regola generale di ogni altro rapporto di durata, ed in particolare di quello di somministrazione, che si protrae dopo la scadenza del contratto, in virtù della esecuzione che ad esso le parti continuano a dare, in special modo se a ciò tenute in base ad un obbligo di legge. Pertanto, la circostanza che il concessionario di un impianto per la distribuzione di carburante, affidato in gestione secondo lo schema previsto dall'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970 n. 1034, dopo la scadenza del relativo contratto continui a fornire, al gestore che ha rifiutato di procedere alla riconsegna dell'impianto, il carburante necessario per proseguire nell'attività, seppure non ha valore di tacita rinnovazione del contratto, perché la disciplina normativa alla quale va ricondotto il contratto fra le parti esclude ogni possibilità di tacito rinnovo del contratto stesso, avuto riguardo alla disciplina legale di tale contratto - che, in ragione della natura del rapporto pubblicistico che intercorre tra la pubblica amministrazione e il concessionario e della necessità di assicurare la continuità e regolarità del servizio di distribuzione, dispone che il contratto di gestione preveda l'obbligo del gestore di assicurare in ogni evenienza la continuità e la regolarità del servizio pubblico di distribuzione - , determina, tuttavia, la ultrattività in via di mero fatto della efficacia del contratto per il tempo successivo alla scadenza e sino a quando il concessionario non riacquisti la effettiva disponibilità dell'impianto stesso dal gestore.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 16 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST., DPR 27/10/1971 num. 1269 art. 19, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)