Sez. 2, Sentenza n. 13885 del 09/06/2010 (Rv. 613237 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Regolamentazione di aspetti particolari della circolazione (istituzione di z.t.l.) su singole strade del centro abitato - Competenza dei dirigenti dell'Amministrazione comunale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenza - Esclusione della competenza del sindaco.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di disciplina della circolazione sulle strade comunali, rientrano nelle competenze della dirigenza comunale i provvedimenti che - pur dovendosi adeguare agli eventuali atti normativi e di indirizzo generale emanati dagli organi di governo e ferma restando l'attività di vigilanza e verifica successiva riservata a tali organi, secondo il disposto di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 - siano diretti a regolamentare gli aspetti particolari della circolazione su singole strade del centro abitato (nella specie la circolazione e la sosta nel centro abitato per ragioni di sicurezza e di ordinato flusso del traffico), a nulla rilevando, in contrario, che il combinato disposto di cui agli artt. 6 e 7 cod. strada, precedentemente emanato, attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati e che i provvedimenti in questione non risultino specificamente tra quelli enumerati dall'art. 107, terzo comma, del d.lgs. n. 267 del 2000, attesa la natura meramente esemplificativa dell'elenco contenuto in tale disposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 6, Cod. Strada art. 7, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)