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Sez. 1, Sentenza n. 6362 del 01/04/2004 (Rv. 571688 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZE | Enti locali - Competenza degli organi di governo - Limiti - Attribuzione ex art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000 ai dirigenti - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571688-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZE

Dopo l'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni sugli enti locali, approvato con d.lgs. n. 267 del 2000, la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, che sono tipici provvedimenti amministrativi, trattandosi di atti autoritativi posti essere da una pubblica amministrazione nell'esplicazione di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna, è stata devoluta ai dirigenti degli enti locali dall'art. 107, il quale dispone che solo i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, attribuendo ai dirigenti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo o non rientranti tra quelle del segretario o del direttore generale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato un'ordinanza ingiunzione emessa per violazione delle norme in materia di commercio dal comandante della polizia municipale e non dal sindaco, omettendo di prendere in considerazione le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative sugli enti locali che, con effetto anche sul riparto di attribuzioni previsto dal d.lgs. n. 114 del 1998, ha attribuito la competenza alla adozione delle sanzioni amministrative ai dirigenti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 97, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)