Sez. U, Sentenza n. 1153 del 16/02/1984 (Rv. 433289 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - IN GENERE - ORDINANZA PREFETTIZIA IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - IN GENERE - ORDINANZA PREFETTIZIA IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*
In Sede di opposizione avverso l'ordinanza prefettizia irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, nella normativa anteriore alla nuova disciplina introdotta dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice ordinario, con riguardo alla quantificazione della sanzione medesima, ha il potere di controllare il rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dalla legge, nonché l'osservanza dell'Obbligo di un'adeguata motivazione, ma non può valutarne direttamente la congruità, né può sostituire una sua pronuncia alle determinazioni di detta autorità. (V 4892/78, mass n 394599); (V 3094/81, mass n 413664).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)