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Sez. U, Sentenza n. 4892 del 27/10/1978 (Rv. 394599 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - IN GENERE - DEPENALIZZAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - INGIUNZIONE PREFETTIZIA - OPPOSIZIONE - POTERI DELL'AGO - QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE - POTERE DISCREZIONALE DELLA PA - SOTTRAZIONE AL SINDACATO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1978-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394599-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - IN GENERE - DEPENALIZZAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - INGIUNZIONE PREFETTIZIA - OPPOSIZIONE - POTERI DELL'AGO - QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE - POTERE DISCREZIONALE DELLA PA - SOTTRAZIONE AL SINDACATO DEL GIUDICE.*

Il giudice investito dell'opposizione avverso l'ingiunzione prefettizia irrogativa di sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art 9 della legge 3 maggio 1967 n 317 (nella specie, per violazione del DL 24 luglio 1973 n 427 sulla disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo), ha solo il potere di sindacare la legittimita di detto provvedimento, in quanto incidente su posizioni di diritto soggettivo, e, in particolare, in ordine alla concreta Determinazione del quantum della pena, fra il minimo ed il massimo fissati dalla legge, di riscontrare la sussistenza di un'adeguata motivazione, ma non anche di valutare direttamente la congruita di quella Determinazione, ne di modificarne l'ammontare. La quantificazione della sanzione, fra il minimo ed il massimo di legge, spetta al potere discrezionale dell'amministrazione, alla stregua di criteri e norme non giuridiche del merito amministrativo ed il suo concreto Esercizio deve ritenersi di regola sottratto al Sindacato di qualsiasi giudice, nel pieno rispetto degli artt 24 e 113 della Costituzione, in quanto non investe posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma meri interessi semplici del privato sottoposto a sanzione. (V 2618/75, mass n 376574; (V 2864/73, mass n 366468).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 113, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 24/07/1973 num. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)