Sez. 1, Sentenza n. 565 del 12/01/2007 (Rv. 593766 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - IN GENERE | Mutamento dell'esegesi giurisprudenziale da parte della Corte di cassazione - Assimilabilità allo "ius superveniens" - Esclusione - Conseguenze - Principio di irretroattività - Inapplicabilità.
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - IN GENERE
Un mutamento di indirizzo verificatosi nella giurisprudenza di legittimità, in ordine ai principi già affermati dalla stessa Suprema Corte in precedenti decisioni, non è assimilabile allo "ius superveniens", onde non soggiace al principio di irretroattività, fissato, per la legge in generale, dall'art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile e, per le leggi penali in particolare, dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)