Sez. 1, Sentenza n. 1302 del 01/03/1986 (Rv. 444739 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - NORMA DA APPLICARE - DIVERSA INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA S.C. INTERVENUTA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI RINVIO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - NORMA DA APPLICARE - DIVERSA INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA S.C. INTERVENUTA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI RINVIO - IRRILEVANZA.*
Ove la sentenza impugnata per violazione di legge ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. sia cassata con enunciazione del principio di diritto ai sensi del successivo art. 384, il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarvisi salvo che la norma da applicare sia stata, nelle more, espunta dall'ordinamento giuridico con declaratoria di incostituzionalità, ovvero modificata o sostituita da uno ius superveniens, ma non anche quando ne sia invece semplicemente mutata l'esegesi giurisprudenziale, sia pur con pronunce della stessa Corte di Cassazione, successive alla decisione di rinvio. In quest'ultimo caso il giudice di rinvio non può, per sottrarsi agli effetti rescindenti della sentenza di annullamento, denunciare sotto il profilo di incostituzionalità il principio enunciato, non essendo compito della Corte costituzionale quello di composizione dei contrasti di giurisprudenza. (Conf 5567/82, mass n 423309; (Conf 4711/81, mass n 415445).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)