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Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 (Rv. 667445 - 03)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI | Testimonianza resa da persona incapace - Eccezione di nullità - Omessa riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Rinuncia - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.. PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO - In genere.
Stato
decisa il 2023-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667445-03

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.

Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 189 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 178 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)