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Sez. 3, Ordinanza n. 23087 del 13/07/2026 (Rv. 679304-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE | Testimonianza - Eccezione di nullità - Omessa adozione di provvedimento espresso da parte del
Stato
decisa il 2026-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679304-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE

giudice - Rinvio puro e semplice per la precisazione delle conclusioni - Onere di reiterazione dell'eccezione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

138295 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE In genere.

In tema di prova testimoniale, ove il giudice non abbia adottato alcun provvedimento espresso sull'eccezione di nullità della testimonianza, limitandosi a rinviare puramente e semplicemente per la precisazioni delle conclusioni, la parte non è tenuta a reiterare, a pena di decadenza, tale eccezione, né quest'ultima può ritenersi rinunciata per il solo fatto che le conclusioni vengano precisate richiamando tutti i propri "scritti e atti difensivi", giacché non sussiste alcun onere di contestare, in modo analitico, il mero silenzio serbato dal giudicante rispetto ad un'istanza o eccezione.

Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)