Sez. 2, Sentenza n. 2653 del 17/07/1969 (Rv. 342305 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DI PENSIONE - ANNULLAMENTO D'UFFICIO - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DI PENSIONE - ANNULLAMENTO D'UFFICIO - CONDIZIONI.*
Esattamente interpretando l'art. 80 del regolamento approvato con RD 28 agosto 1924, n. 2422, deve ritenersi che, con esso, si e inteso ribadire, sostanzialmente, l'applicabilita, sulla materia delle assicurazioni sociali, dei principi generali relativi all'annullamento degli Atti amministrativi per motivi di legittimita, con ovvio riferimento anche all'ipotesi in cui l'illegittimita tragga origine da erronea valutazione di fatti o di norme giuridiche, e non solo con riguardo esclusivo alle ipotesi di erronea supposizione di fatti, che si accertino poi inesistenti o di erronea supposizione di norme che risultino poi, del pari, inesistenti. In tema di pensione di invalidita, pertanto, il potere di annullamento e esercitabile, da parte dello istituto previdenziale, a norma del citato art. 80, in tutte, indistintamente, le indicate ipotesi di illegittimita dell'atto di concessione della pensione. (V. 2509-67, massima n. 329832).*
Riferimenti normativi: Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)