Sez. 2, Sentenza n. 2509 del 18/10/1967 (Rv. 329832 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DI PENSIONE - ANNULLAMENTO D'UFFICIO - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DI PENSIONE - ANNULLAMENTO D'UFFICIO - CONDIZIONI.*
Il potere di annullamento degli Atti di assegnazione della pensione di invalidita e vecchiaia e esercitabile dall' i. N. P. S. non soltanto nelle due ipotesi in cui ricorrano una erronea supposizione di fatti che si accertino, poi, inesistenti, o un'erronea supposizione di norme che, poi, del pari si chiariscano inesistenti, ma in qualsiasi altro caso in cui l'attivita di assegnazione della pensione risulti inficiata da vizi che, fin dall'origine lo rendano inidoneo alla valida Costituzione di posizioni assicurative. (contra 357-64 2888-56 1959-56).*
Riferimenti normativi: Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)